La nostra società effettua la manutenzione programmata e pronto intervento su chiamata  di impianti di riscaldamento industriali e civili costituiti da radiatori, impianti a pavimento e ventilconvettori allacciati a caldaie murali e a basamento, bruciatori, moduli termici e termostufe.

Forti di un’esperienza più che trentennale, operiamo con interventi per caldaie, bruciatori e stufe entro le 24/48 ore dalla chiamata nei territori di Orvieto, Todi, Montefiascone, Viterbo, alta Tuscia, alto Tevere e bassa Toscana.

A seconda del combustibile metano, GPL, gasolio, pellet e legna vengono effettuate proposte specifiche di assistenza e manutenzione.

La manutenzione degli apparecchi risulta obbligatoria dal 1991 e dal successivo regolamento attuativo n° 412 del 1993 ed è in capo al Responsabile dell’impianto secondo quanto previsto dalle specifiche del prodotto.

Il Responsabile dell’impianto termico, ovvero  l’occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l’amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l’amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche; è responsabile dell’esercizio, della conduzione, del controllo e della manutenzione del proprio impianto. In tale veste, tra l’altro, è tenuto a:

  1. condurre l’impianto termico nel rispetto dei valori massimi della temperatura ambiente di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 74/2013 e nel rispetto del periodo annuale di accensione e della durata giornaliera di attivazione di cui all’art. 4 dello stesso D.P.R.;
  2. demandare la conduzione dell’impianto termico con potenza termica nominale superiore a 232 kW ad un operatore in possesso di idoneo patentino (conduttore);
  3. demandare ad operatori in possesso della specifica certificazione (patentino da frigorista) gli interventi tecnici su impianti frigoriferi, condizionatori, pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra come previsto dagli art. 8 e 9 del D.P.R. 43/2012;
  4. provvedere affinché siano eseguite le operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto con le modalità e la tempistica di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 74/2013, avvalendosi di ditte abilitate ai sensi del D.M. 37/2008;
  5. provvedere affinché siano eseguiti i controlli dell’efficienza energetica dell’impianto con le modalità e la tempistica di cui all’art. 8 del D.P.R. n. 74/2013, avvalendosi delle ditte abilitate ai sensi del D.M. 37/2008;
  6. firmare per presa visione i rapporti di controllo di efficienza energetica che il manutentore compila al termine dei controlli di cui alla lettera precedente;
  7. acquisire il segno identificativo da applicare sui rapporti di controllo di efficienza energetica di cui all’art. 7, comma 3 e all’art. 15 se non assolto dal manutentore;
  8. conservare, compilare e sottoscrivere, la documentazione tecnica dell’impianto, in particolare:
    • la dichiarazione di conformità di cui al D.M. 37/08;
    • copia del rapporto di controllo di efficienza energetica, che il manutentore/installatore ha l’obbligo di redigere al termine di ciascuna operazione di controllo e manutenzione;
    • copia del rapporto di prova che l’ispettore ha l’obbligo di redigere al termine di una eventuale ispezione dell’impianto termico;
    • il libretto di impianto, i libretti d’uso e manutenzione dei componenti dell’impianto.
  9. redigere ed inviare, quando previsto, al soggetto esecutore:
    • la scheda identificativa dell’impianto;
    • la comunicazione del cambio del responsabile dell’impianto termico di cui all’art. 4, comma 2;
    • nel caso di amministratore di condominio, la comunicazione di nomina o revoca di quest’ultimo;
  10. compilare, firmare ed inviare, quando previsto, al soggetto esecutore:
    • la dichiarazione di disattivazione dell’impianto termico di cui all’art. 13, comma 2;
    • la dichiarazione di avvenuto adeguamento dell’impianto termico di cui all’art. 12, comma 12;
    • la comunicazione della sostituzione del generatore di calore di cui all’art. 12, comma 13.
  11. consentire l’ispezione dell’impianto termico di cui è responsabile con le modalità e le tempistiche di cui agli art. 11 e 12 e firmando per presa visione il rapporto di controllo che l’ispettore compila al termine dei controlli.