I controlli di efficienza energetica, vengono effettuati, ai sensi dell’art.8, comma 1 del D.P.R. 74/2103 “in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all’articolo 7 su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante:
a) il sottosistema di generazione come definito nell’Allegato A del decreto legislativo;
b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell’acqua, dove previsti.
La cadenza da rispettare è la seguente :
Tipologia impianto | Alimentazione | Potenza terminca kW | Cadenza controlli eficienza energetica (anni) | Rapporto controllo di efficienza energetica |
---|---|---|---|---|
Impianti con generatore di calore a fiamma | Generatori alimentati a combustibile liquido o solido
Generatori alimentati a gas, metano o GPL |
10<P<100
P ≥ 100 10<P<100 P ≥ 100 |
2 1
4 2
|
Rapporto di tipo 1 |
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore | Pompe di calore a compressione si vapore ad azionamento elettrico | 12<P<100
P ≥ 100 |
4
2 |
Rapporto di tipo 2 |
L’art. 8, comma 3 del D.P.R. 74/2103, prevede che i controlli di efficienza energetica devono essere inoltre realizzati:
- all’atto della prima messa in esercizio dell’impianto, a cura dell’installatore;
- nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;
- nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l’efficienza energetica.”
Per le macchine frigorifere e/o pompe di calore, in accordo con la tabella dell’allegato A del D.P.R. 74/2013, si procede al controllo di efficienza energetica solo quando la potenza utile, in una delle modalità di utilizzo (climatizzazione invernale/estiva), è maggiore o uguale a 12 kW.
Attualmente l’articolo 2, comma 2, del DM 10 febbraio 2014, prevede che “gli impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili” siano esclusi dai controlli di efficienza energetica di cui all’articolo 2, comma 1.