La nostra società effettua il controllo periodico semestrale di tutte le apparecchiatore antincendio quali estintori e naspi e di emergenza come cassette di pronto soccorso, D.P.I. e impianti di rilevazione incendi.

Forti di un’esperienza più che trentennale, operiamo con interventi per estintori, idranti, cassette pronto soccorso e rilevazione incendi nei territori di Orvieto, Todi, Montefiascone, Viterbo e alta Tuscia e alto Tevere e bassa Toscana.

Come noto il testo unico sulla sicurezza a partire dal D.lgs 626/94 e successivo 81/08 e 106/09 con successive modifiche ed integrazione obbligano il controllo da parte di personale specializzato dei vari dispositivi.

I vari controlli indicati dalla norma sonno essere riassunti in questa tabella :

 

Attività Periodicità Operazioni
Controllo iniziale / fornitura N.C. Ditta abilitata e annotata sul registro
Sorveglianza Raccomandata 1 mese Operatore/Ditta specializzata
Controllo periodico 6 mesi Ditta specializzata
Revisione programmata In base alla tipologia Ditta specializzata
Collaudo In base alla tipologia Ditta specializzata

 

ESTINTORI

Secondo la normativa tecnica vigente UNI 9994 “l’estintore d’incendio è un apparecchio contenente un agente estinguente che può essere espulso per mezzo della pressione interna e diretto su un incendio”.

L’estintore portatile è l’oggetto di primo intervento più comune per i principi di incendio che possiamo trovare per il primo intervento in caso di necessità, ma ciò non significa che gli estintori sono tutti uguali e che posso essere utilizzati su tutte le tipologie di incendio.

In base alla tipologia e vengono suddivisi :

Classe di fuoco Materiali Estinguente
               A Fuochi di materiali solidi (legna, carta, tessuti, pelli, gomma, ecc…) usualmente di natura organica che

portano alla formazione di braci

-Acqua

-Schiuma

-Polvere chimica

               B Fuochi di materiali liquidi o solidi liquefacibili (benzina, gasolio, alcol, ecc..) -Schiuma

-Polvere chimica

-CO2

               C Fuochi di gas (gas propano, metano, ecc…) -polvere chimica

-CO2

               D Fuochi di metalli (magnesio, potassio, ecc…) -Polvere chimica
               F Fuochi che interessano mezzi di cottura (oli e grassi vegetali o animali) in apparecchi di cottura -Schiuma

Occorre precisare che in base alla normativa vigente “ l’impiego di estintori a polvere in luoghi chiusi causa, generalmente, un’improvvisa riduzione della visibilità che potrebbe compromettere l’orientamento degli occupanti durante l’esodo in emergenza o altre operazioni di messa in sicurezza; inoltre la polvere potrebbe causare irritazioni sulla pelle e sulle mucose degli occupanti” e quindi è preferibile per usi interni l’utilizzi di acqua o schiuma.

In base alla tipologia di estintori presenti essi vanno sottoposti a revisione o collaudo in base alla tipologia di agente estinguente :

Estinguente Tipo estintore  Revisione (mesi) Collaudo (mesi)
 Polvere   Tutti   36   144 / 72
Biossido di carbonio   Tutti   60   120 / 120
A base d’acqua/

schiuma

-Serbatoio in acciaio al carbonio con estinguente premiscelato

-Serbatoio acciaio inox

  24

48

   72 / 72

144 / 72

 

 

IMPIANTI ANTINCENDIO IDRANTI e NASPI

Gli impianti antincendio ad acqua sono costituiti essenzialmente da un gruppo attacco motopompa esterno tipo UNI 70, da una rete di distribuzione alle quale sono collegati dei naspi o idranti.

Negli impianti più complessi sono presenti vasche di accumulo e dei gruppi motopompa conformi alla UNI 10779 e UNI EN 12845.

I naspi sono apparecchi di erogazione costituite da bobine mobili su cui è avvolta la tubazione semirigida collegata all’estremità con una lancia erogatrice.

Gli idranti che possono essere soprasuolo, a muro e sottosuolo sono costituiti da una valvola manuale di intercettazione, tubazione flessibile e lancia erogratrice.

 

CASSETTE PRONTO SOCCORSO

I contenuti delle valigette e cassette di pronto soccorso sono stabiliti dal Decreto Ministeriale n° 388 del 15 luglio 2003 e D.lgs 81/08 e s.m.i

Non esiste quindi una cassetta universale, occorre scegliere quella più adatta in base alla realtà lavorativa, ne esistono di 3 tipi :

  • Aziende del Gruppo A: I) Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni; II) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale; III) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura.
  • Aziende Gruppo B: aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
  • Aziende Gruppo C: aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.